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Comunicare la cessione di un fabbricato
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
Note legali
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Licenza dei contenuti
Posso chiedere un certificato di destinazione urbanistica (CDU) esente dall'imposta di bollo?
No, non è più possibile chiedere un certificato di destinazione urbanistica (CDU) esente dal pagamento dell'imposta di bollo perchè tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
La documentazione da presentare può essere firmata da un procuratore?
No, la pratica e i relativi allegati devono necessariamente essere firmati dai dichiaranti con la propria firma elettronica.
Non è possibile accettare la firma di un procuratore perchè le dichiarazioni sostitutive contenute nei moduli ed eventualmente negli allegati sono rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46 e art. 47.
Per presentare istanze telematiche occorre il timbro dell'ordine professionale?
No, non esiste alcuna legge che imponga l'uso del timbro professionale o dia indicazioni in merito alla sua forma e dimensione!
Sugli elaborati che devono essere redatti e firmati da un professionista abilitato devono sempre essere riportati il suo nome e cognome, l'albo o l'ordine di appartenenza, la sezione e il numero d'iscrizione.
Perchè accettiamo che gli elaborati di progetto siano firmati con firma elettronica avanzata?
Il Testo Unico dell'edilizia non prevede che gli elaborati progettuali siano timbrati dal progettista. Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 125 prevede che chi ne ha titolo depositi il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni.