Descrizione
Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:
- una disposizione testamentaria
- l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.
I familiari non possono quindi chiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.
Se il defunto non ha espresso la propria volontà nelle forme sopra indicate, il coniuge o il parente più prossimo possono, con formale dichiarazione, riportare la predetta volontà espressa verbalmente in vita. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dagli stessi.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
Approfondimenti
È possibile disperdere ceneri (art. 3 Regolamento Comunale in materia di dispersione delle ceneri e di affidamento personale e conservazione delle urne cineraria – Deliberazione G.C. n. 1/2008):
- nel cinerario comune
- nell’area a ciò destinata posta all’interno del cimitero comunale
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla cosata
- nei laghi ad oltre cento metri dalla riva
- nei fiumi
- fuori dal cimitero in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
- in aree private, con in consenso dei proprietari, senza dar luogo ad attività aventi fini di lucro
La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua, nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
È vietato disperdere le ceneri all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune 90 giorni dopo la cremazione.
È reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.