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Descrizione

Cambiare nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile.

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Approfondimenti

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:

  • da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.

In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve presentare al prefetto un esempio dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il Prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, nei propri registri di nascita e nei relativi atti di stato civile e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dovrà comunicare il cambiamento all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, così da consentire l’ulteriore aggiornamento degli atti di stato civile e anagrafici.

La procedura sopradescritta non è applicabile ai cittadini stranieri, soggetti in questa materia attinente i diritti della personalità alla legge del loro stato di appartenenza Legge 31/05/1995, n. 218, art.24.

Proprio perché soggetti solo alla loro legge, per cambiare, modificare od integrare il nome di un cittadino straniero nato o residente in Italia, è sufficiente una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova.

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