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Chiedere l'accesso civico generalizzato

Descrizione

Chiedere l'accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

È stato introdotto dal Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, com. 2, e modificato dal Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La domanda può essere formulata da chiunque e non deve essere motivata.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

In Comune di Comacchio …

Accesso civico generalizzato

Che cos'è?

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle P.A.

Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti

Al riguardo l’Anac ha precisato (cfr Linee Guida – Deliberazione n. 1309/2016) che la richiesta non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede l’accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione (indicata in modo sufficiente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che per rispondere alla richiesta, sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.

La richiesta non deve riguardare atti, documenti o informazioni sottratte all’ostensione ex art 5 bis del D.Lgs. 33/2013. L’ANAC (cfr Linee Guida – Deliberazione n. 1309/2016), oltre a rinviare alla legge, evidenzia i divieti che derivano dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza inerenti i dati idonei a rilevare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; la vita sessuale; le persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. E’, inoltre, richiamata la disciplina sugli atti dello stato civile e dell’anagrafe, le cui informazioni risultano conoscibili con le modalità previste dalle relative discipline di settore.

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