
Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Requisiti soggettivi
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata:
- al soggetto cui l’atto si riferisce
- a soggetto diverso, purché portatore di interesse personale, diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1.
Approfondimenti
Validità delle copie integrali
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:35.49